Con decorrenza dal 1° gennaio 2000 si dispone l'abrogazione della L. 57/1962 (istitutrice dell'Albo Nazionale Costruttori), ed entra in vigore la nuova disciplina che, in sintesi, prevede:
1. la qualificazione obbligatoria per appalti di valore superiore a 150.000 euro modellata in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori;
2. il sistema di qualificazione è affidato a organismi di diritto privato sottoposti all'autorizzazione e controllo dell'autorità: le SOA;
3. la qualificazione è subordinata al possesso di requisiti di ordine generale, tecnico-organizzativi ed economico-finanziari, conformi alle norme comunitarie;
4. le SOA attestano il possesso da parte dell'impresa della Certificazione del Sistema Qualità ISO 9001:2000 o, in alternativa, della Dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del Sistema Qualità.
5. Entrambe, la certificazione e la Dichiarazione, devono essere rilasciate da soggetti accreditati secondo le norme europee UNI-CEI-EN-45000.
L'obbligatorietà del requisito della certificazione di qualità o in alternativa - secondo la tipologia dei lavori o l'oggetto dei contratti - la dichiarazione della presenza degli elementi del Sistema Qualità, rappresenta l'obiettivo da raggiungere nell'arco di cinque anni.
Per la definizione dei tempi, delle modalità e delle scadenze occorre fare riferimento all'allegato B al DPR 34/2000.